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BONUS 110%

COME FUNZIONA e CHI PUO RICHIEDERLO

I contribuenti che vogliono beneficiare dell’ecobonus in contanti e in un’unica soluzione (a fronte delle 10 rate di pari importo riconosciute dall’Agenzia delle Entrate) possono cedere il credito d’imposta a vari enti, che sono:

  • istituti di credito e banche;
  • consorzi edili e società consortili;
  • società che forniscono servizi energetici;
  • imprese artigiane che offrono servizi integrati;
  • enti che gestiscono interventi di risparmio energetico.

L’Ecobonus Ristrutturazione Edilizia 110% è stato esteso anche alle seconde case, escluse le abitazioni lussuose come ville padronali, castelli e immobili di prestigio.
Dal punto di vista temporale, esso è stato prolungato fino alla data del 30 giugno 2022, e non più del 31 dicembre 2021 come stabilito in un primo tempo, ma soltanto per interventi di riqualificazione energetica su abitazioni di edilizia popolare.
Nel decreto legislativo recentemente approvato è stato confermato che Ecobonus e Sismabonus 110% possono essere attuabili soltanto se collegati ad altri interventi.
Lo sconto immediato o la cessione del credito d’imposta si può applicare anche per il Bonus Ristrutturazione, ma al massimo su due unità immobiliari.
In base a quanto previsto dal Decreto Rilancio, gli interventi che consentono di usufruire del Superbonus 110% sono i seguenti:

  • isolamento termico:si tratta di interventi effettuabili a livello di superfici orizzontali (pavimentazioni) e verticali (pareti in muratura) che interessano l’involucro dell’edificio per una percentuale superiore al 25% della superficie disperdente, facendo impiego del cappotto termico;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione:il bonus riguarda anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri centralizzati e finalizzati al riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria. L’efficienza di questi dispositivi deve essere almeno di classe A e si riferisce anche a pompe di calore, impianti a condensazione e geotermici oppure ibridi, con eventuale abbinamento a sistemi fotovoltaici;
  • interventi antisismici: è necessario ricordare che il sismabonus è consentito soltanto nelle zone sismiche 1 e 2 oppure nella zona 3 con oltre 1500 comuni di appartenenza;
  • impianti fotovoltaici: soltanto se l’installazione di impianti fotovoltaici a energia solare avviene contestualmente agli interventi sopra elencati è previsto l’uso delle agevolazioni fiscali del superbonus 110%;
  • infissi: la sostituzione di infissi e serramenti finalizzata a migliorare il risparmio energetico, che deve essere contestuale ad altri interventi e deve assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’immobile, per poter rientrare nell’ecobonus ristrutturazioni. In questa categoria sono comprese anche le schermature solari, le tende da sole e le zanzariere che però possono beneficiare di un’agevolazione pari al 50% e sempre dopo apposita comunicazione all’ENEA.

Un aspetto da tenere sempre presente in relazione all‘Ecobonus Ristrutturazione Edilizia è quello della effettuazione di più interventi il cui scopo è relativo al miglioramento energetico dell’immobile.
Ad esempio la sostituzione degli infissi può usufruire dello sconto effettivo del 110% soltanto se realizzata insieme ad altri interventi trainanti di elevata efficienza energetica.
Opere effettuate isolatamente non rientrano nel bonus.
Se gli infissi vengono sostituiti contestualmente al montaggio del cappotto termico, il committente ha diritto alle detrazioni, altrimenti non può usufruirne.
L’ecobonus 2020 può essere richiesto da tutti i contribuenti che risultino possessori di un immobile da sottoporre a miglioramento energetico. All’interno dell’elenco dunque non solo i proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e condomini, ma anche gli Istituti autonomi, case popolari, le Onlus, le cooperative di abitazione, le associazioni sportive dilettantistiche per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
Si può accedere con un limite di due abitazioni a contribuente, anche trattandosi di seconde case. Cassa chiusa invece nel caso di abitazioni di lusso, anche quando si tratta di prima casa. Tra le regole specifiche di agevolazione, in un complesso di abitazioni servite da impianto autonomo di riscaldamento non sarà possibile usufruire dell’ecobonus al 110% sul cambio della caldaia singola, perché non rientrante nella dicitura di lavoro condominiale.

SCONTO IN FATTURA

Vuoi ristrutturare casa e accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110% richiedendo lo sconto in fattura e cedendo il tuo credito?

Lo sconto in fattura è un metodo di rimborso che permette al cliente di avere uno sconto di pari importo direttamente dal fornitore di servizi al posto della detrazione fiscale Irepef da detrarre in 10 anni prevista dall’Ecobonus.
In sostanza l’azienda fornitore dei servizi si fa carico di anticipare, in una sola volta, l’intera somma detraibile dalle imposte necessaria per eseguire l’intervento di ristrutturazione edile.
Tale modalità è contenuta nel Decreto Rilancio, ricollegandosi a quanto già stabilito nella Legge di Bilancio 2020 nella sezione inerente all’ecobonus, il bonus fiscale che permette la detrazione, dall’Irpef per le persone fisiche e dall’Ires per le società, il 50 o il 65%, in base al tipo di intervento eseguito, delle spese sostenute per aumentare l’efficienza energetica degli edifici, dilazionando il rimborso in 10 o 5 anni.
Il Decreto Rilancio ha rimosso i vincoli che consentivano queste agevolazioni solo a beneficio di grandi lavori in condominio estendendo la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura anche a privati e ad opere più contenute.
Potranno godere dello sconto in fattura sia le singole unità immobiliari che i condomini.
Tale agevolazione è resa valida anche per le seconde case.
Nel caso degli edifici residenziali lo sconto in fattura spetterà solo alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
In questo modo è possibile effettuare i lavori di ristrutturazione in casa praticamente a costo zero visto che è l’impresa ad assumersi l’onere di recuperate il contributo statale concesso in forma di sconto fiscale.
Nella pratica l’azienda a fine lavori non riceve un compenso, viso che il cliente beneficia dell’agevolazione direttamente in fattura, ma recupererà l’importo dei lavori come credito d’imposta.

PER SAPERNE DI PIÙ

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« L'architettura è il gioco sapiente, corretto e magnifico dei volumi sotto la luce. »

(Le Corbusier, 1923)

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